Art. 2.
(Identificazione, custodia e cura degli equini).

      1. Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito un registro anagrafico degli equini, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici dei Ministeri della

 

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salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo al registro anagrafico di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equino è custodito provvede a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento.
      4. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. A tali fini la misura minima dei box è fissata in 3 per 3 metri per castroni e per cavalle non adibite alla riproduzione e in 4 per 5 metri per stalloni e per fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca e di lettiera realizzata con materiale idoneo, di spessore adeguato e la cui pulizia dove essere effettuata ogni giorno. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
      5. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche. All'interno della struttura deve essere garantita l'erogazione di acqua fresca e pulita.
      6. È vietato tenere equini in poste, permanentemente legati nei box o all'aperto e con le pastoie agli arti, nonché esporli a condizioni meteorologiche che possono mettere a rischio la loro salute o stato di benessere. Se ricoverati in box, gli equini devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario sia impossibilitato ad ottemperare a tale obbligo,
 

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deve dare l'incarico ad altra persona, ovvero dare l'equino in detenzione.
      7. I proprietari e i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e da cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
      8. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
      9. È vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali.
      10. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. È altresì vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.
      11. È vietato effettuare corse fuori degli ippodromi riconosciuti dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nelle more dell'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'articolo 8 dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
      12. È vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la relativa prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, non giustificati da condizioni patologiche e idonei a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche
 

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dell'organismo, ovvero diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La commissione di cui all'articolo 4, entro tre mesi dalla data della sua istituzione, redige un elenco dei farmaci e delle sostanze vietati ai sensi del presente comma nonché delle pratiche ad essi relative.
      13. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procura agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario, regolarmente iscritto all'Albo professionale, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta al servizio veterinario della ASL competente le motivazioni che hanno reso necessario l'intervento, entro quarantotto ore dalla sua attuazione.